Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 195
In vigore dal 8 mag 1887
Alla prole orfana e priva di beni di fortuna è collettivamente concesso un sussidio uguale alla pensione che sarebbe dovuta alla vedova se fosse vivente. Tale sussidio cessa quando i figli raggiungano l'età maggiore o contraggano matrimonio.
È pareggiata alla prole orfana d'ambo i genitori, anche la prole di madre che non ha diritto a pensione, perché legalmente separata dal marito per propria colpa, o che l'ha perduto passando a seconde nozze.
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