Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 198
In vigore dal 8 mag 1887
La pensione decorre dal giorno nel quale è deliberata dal consiglio e per la vedova ed i figli, dal giorno della morte dell'impiegato o pensionato.
Il matrimonio che stabilisce i diritti di pensione a favore della vedova e dei figli orfani è il civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-198