RegolamentoCapo II

Art. 203

In vigore dal 8 mag 1887
Il portiere deve trovarsi in ufficio mezz'ora prima dell'orario: non può durante l'orario per nessun motivo allontanarsene senza il permesso del segretario, nè abbandonare il servizio se non dopo che siano partiti tutti gl'impiegati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-203

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