Regolamento›Capo II
Art. 204
In vigore dal 8 mag 1887
Nessuno degli uffici può restare neppure per breve ora scoperto.
In caso di momentaneo bisogno di uscire, gl'impiegati debbono ottenere il permesso dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-204