Regolamento›Capo II
Art. 206
In vigore dal 8 mag 1887
Non possono essere impiegati nel medesimo ufficio, nè in uffici dipendenti, persone congiunte col vincolo di parentela di primo o di secondo grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-206