Regolamento›Capo II
Art. 207
In vigore dal 8 mag 1887
Gl'impiegati sono tenuti a disimpegnare le incombenze inerenti al loro posto e quelle altre che sopravvenissero o che il consiglio per ragione di buon servizio avesse da aggiungere, senz'altro compenso fuor di quello stabilito dalla pianta annessa al presente regolamento.
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