RegolamentoCapo II

Art. 208

In vigore dal 8 mag 1887
Agl'impiegati è vietato di prender parte anche indiretta, ai contratti del collegio, alle cauzioni, alla formazione di specifiche o note di credito per conto degli appaltatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-208

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