Regolamento›Capo II
Art. 213
In vigore dal 8 mag 1887
Se un impiegato rimane assente dall'ufficio senza giustificazione, e dietro invito non ritorna immediatamente al suo posto o non si giustifica, il consiglio sospende lo stipendio, e continuando l'assenza ingiustificata, delibera la dimissione.
Di tutte le assenze volontarie ed involontarie il segretario tiene nota in apposito registro.
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