Art. 213
RegolamentoCapo II

Art. 213

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In vigore dal 8 mag 1887
Se un impiegato rimane assente dall'ufficio senza giustificazione, e dietro invito non ritorna immediatamente al suo posto o non si giustifica, il consiglio sospende lo stipendio, e continuando l'assenza ingiustificata, delibera la dimissione. Di tutte le assenze volontarie ed involontarie il segretario tiene nota in apposito registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-213