RegolamentoCapo II

Art. 212

In vigore dal 8 mag 1887
Quando un impiegato rimane assente per malattia, deve tosto darne avviso scritto al presidente. L'assenza per causa di malattia dev'essere giustificata con attestato medico quando oltrepassa gli otto giorni. Se l'assenza per malattia dura più di due mesi, il consiglio delibera i provvedimenti che sono richiesti dal regolare andamento del servizio. Scorso un anno senza che l'impiegato lo abbia riassunto il consiglio lo licenzia o lo colloca a riposo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-212

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