RegolamentoCapo II

Art. 202

In vigore dal 8 mag 1887
L'orario per gli uffici corre dalle ore 10 alle 4 pomeridiane; quello della cassa dalle 10 alle 2. Gl'impiegati sono però tenuti a prestarsi anche in giorni festivi e fuori dell'orario prescritto senza compenso di sorta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-202

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