Art. 204
RegolamentoCapo II

Art. 204

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In vigore dal 8 mag 1887
Nessuno degli uffici può restare neppure per breve ora scoperto. In caso di momentaneo bisogno di uscire, gl'impiegati debbono ottenere il permesso dal segretario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-204