Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 196
In vigore dal 8 mag 1887
Quando vive la madre avente diritto a pensione, ai figli dell'impiegato defunto può essere concesso il sussidio in ragione di un sedicesimo della pensione dovuta al padre alle condizioni accennate all'articolo precedente. Però se l'importo complessivo dell'assegno alla vedova, e del sussidio ai figli privi di fortuna, supera la pensione dovuta all'impiegato, allora i detti sussidi sono falcidiati in modo che l'importo complessivo non superi la pensione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-196