Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 189
In vigore dal 8 mag 1887
All'impiegato, posto a riposo per impotenza al servizio, cessa la pensione quando ritorna in grado di assumere e riassuma infatto l'ufficio presso il collegio oppure presti il servizio presso qualunque altra amministrazione con un compenso pari o maggiore della pensione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-189