Art. 189
RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 189

240 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
All'impiegato, posto a riposo per impotenza al servizio, cessa la pensione quando ritorna in grado di assumere e riassuma infatto l'ufficio presso il collegio oppure presti il servizio presso qualunque altra amministrazione con un compenso pari o maggiore della pensione stessa.
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