Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 186
In vigore dal 8 mag 1887
La pensione è liquidata sulla media dello stipendio dell'ultimo triennio di servizio effettivo. Nello stipendio si comprendono gli aumenti decimali non gli altri emolumenti, quale e che ne sia la natura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-186