Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 177
In vigore dal 8 mag 1887
Le indennità di trasferta sono stabilite nella pianta organica ed oltre di quelle non è concesso altro compenso per qualsiasi titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-177