Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 174
In vigore dal 8 mag 1887
Lo stipendio dell'impiegato è aumentato di un decimo ogni cinque anni, restrittivamente però ai primi quindici anni di servizio effettivo prestato al collegio. Tale aumento non decorre sulla retribuzione dei prestatori d'opera, nè sul salario dei camerieri e degl'inservienti del convitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-174