Art. 174
RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 174

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In vigore dal 8 mag 1887
Lo stipendio dell'impiegato è aumentato di un decimo ogni cinque anni, restrittivamente però ai primi quindici anni di servizio effettivo prestato al collegio. Tale aumento non decorre sulla retribuzione dei prestatori d'opera, nè sul salario dei camerieri e degl'inservienti del convitto.
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