RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 173

In vigore dal 8 mag 1887
Lo stipendio degl'impiegati, la retribuzione dei prestatori d'opera e il salario degl'inservienti sono fissati nella pianta annessa al presente regolamento, od in particolari deliberazioni del consiglio, e decorrono dal giorno della immissione in servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-173

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