Art. 191
RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 191

242 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto. L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di L. 1500.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-191