RegolamentoCapo III

Art. 137

In vigore dal 8 mag 1887
Gli affitti sono sempre regolati da capitolati speciali deliberati dal consiglio di amministrazione. Nel capitolato per le locazioni di fondi devono inchiudersi i seguenti patti normali: 1° l'affitto si fa a corpo e non a misura, ed è guarantito con una cauzione non mai minore di una annualità di canone; 2° il pagamento del fitto si fa in via posticipata alla cassa del collegio nella moneta legale corrente; 3° il soddisfacimento delle imposte comunali è a carico dell'affittuario; 4° tutti i casi fortuiti preveduti, impreveduti e quelli stessi che, secondo il codice civile richieggono un'espressa accettazione, sono incondizionatamente a carico dell'affittuario; 5° le migliorie eseguite dal conduttore non si compensano se sono proprie dell'ordinaria coltivazione, consentanee alle regole di buona coltura o se fatte per comodo o vantaggio proprio; si compensano invece quelle soltanto che sono eseguite in base a consenso scritto del consiglio d'amministrazione, e per le quali sia stato preventivamente promesso il bonifico; 6° le riparazioni incombenti all'affittuario e le riparazioni incombenti al locatore; 7° il numero dei capi di bestiame da prodotto e da lavoro; 8° l'uso regolare della irrigazione nella quantità e nei tempi stabiliti; 9° la lodevole manutenzione degli edifici d'acqua e dei fabbricati agricoli; 10° il divieto del subaffitto o della cessione del contratto sotto qualsiasi forma; 11° l'obbligo di riconsegnare i fondi nello stato di cultura ordinaria conveniente alla stagione in cui scade il contratto e l'obbligo di consumare gli strami sul fondo; 12° l'obbligo di sostituire le piante morte e il divieto di togliere le vive; 13° l'obbligo di assicurare i prodotti dai danni dell'incendio. Ai patti normali si devono aggiungere quegli altri particolari che sono suggeriti dalla miglior pratica locale e delle speciali condizioni dei fondi. Nel capitolato per le locazioni dei fabbricati devono inchiudersi come patti normali i seguenti: 1° il pagamento anticipato delle pigioni; 2° le riparazioni dette locatizie a carico dell'affittuario; 3° la devoluzione al collegio senza compenso delle migliorie eseguite senza consenso scritto dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-137

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo