Regolamento›Capo III
Art. 137
In vigore dal 8 mag 1887
Gli affitti sono sempre regolati da capitolati speciali deliberati dal consiglio di amministrazione.
Nel capitolato per le locazioni di fondi devono inchiudersi i seguenti patti normali:
1° l'affitto si fa a corpo e non a misura, ed è guarantito con una cauzione non mai minore di una annualità di canone;
2° il pagamento del fitto si fa in via posticipata alla cassa del collegio nella moneta legale corrente;
3° il soddisfacimento delle imposte comunali è a carico dell'affittuario;
4° tutti i casi fortuiti preveduti, impreveduti e quelli stessi che, secondo il codice civile richieggono un'espressa accettazione, sono incondizionatamente a carico dell'affittuario;
5° le migliorie eseguite dal conduttore non si compensano se sono proprie dell'ordinaria coltivazione, consentanee alle regole di buona coltura o se fatte per comodo o vantaggio proprio; si compensano invece quelle soltanto che sono eseguite in base a consenso scritto del consiglio d'amministrazione, e per le quali sia stato preventivamente promesso il bonifico;
6° le riparazioni incombenti all'affittuario e le riparazioni incombenti al locatore;
7° il numero dei capi di bestiame da prodotto e da lavoro;
8° l'uso regolare della irrigazione nella quantità e nei tempi stabiliti;
9° la lodevole manutenzione degli edifici d'acqua e dei fabbricati agricoli;
10° il divieto del subaffitto o della cessione del contratto sotto qualsiasi forma;
11° l'obbligo di riconsegnare i fondi nello stato di cultura ordinaria conveniente alla stagione in cui scade il contratto e l'obbligo di consumare gli strami sul fondo;
12° l'obbligo di sostituire le piante morte e il divieto di togliere le vive;
13° l'obbligo di assicurare i prodotti dai danni dell'incendio.
Ai patti normali si devono aggiungere quegli altri particolari che sono suggeriti dalla miglior pratica locale e delle speciali condizioni dei fondi.
Nel capitolato per le locazioni dei fabbricati devono inchiudersi come patti normali i seguenti:
1° il pagamento anticipato delle pigioni;
2° le riparazioni dette locatizie a carico dell'affittuario;
3° la devoluzione al collegio senza compenso delle migliorie eseguite senza consenso scritto dell'amministrazione.
Storico versioni
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