RegolamentoCapo III

Art. 134

In vigore dal 8 mag 1887
La cancellazione della inscrizione ipotecaria non è acconsentita se non dopo la totale estinzione del debito principale e di tutti gli accessori, in modo che risulti pienamente pareggiata la relativa partita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-134

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