RegolamentoCapo III

Art. 129

In vigore dal 8 mag 1887
Il consiglio d'amministrazione attende alla conservazione delle proprietà e dei diritti del collegio in modo che non avvengano mai deterioramenti, prescrizioni o perdite. Assicura nei modi di legge i diritti reali dell'istituto; promuove l'acquisto, la vendita o la permuta d'immobili in base a regolari perizie e sotto l'osservanza delle leggi e dello statuto della fondazione Ghislieri; veglia alle inscrizioni, alle trascrizioni ed ai trasporti d'estimo; promuove del pari il miglioramento dei beni stabili e ragioni annesse, sia coll'affrancarli da livelli o da censi, sia col liberarli da qualsivoglia peso o passività; dà opera a risolvere gli affitti a miglioramento o a terza generazione, pagando le migliorie agli affittuari o cedendo loro le proprietà, a secondo della maggiore convenienza; provvede agli affitti ed agli ammegliamenti degl'immobili; invigila l'esercizio delle ragioni d'acqua, delle servitù attive e passive; procaccia il sicuro e conveniente impiego dei capitali; cura la regolare esazione delle rendite e il puntuale pagamento delle imposte; modera le spese secondo i bisogni e col criterio d'una ragionevole economia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-129

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo