RegolamentoCapo II

Art. 125

In vigore dal 8 mag 1887
L'economo sotto la dipendenza del presidente, ha la cura di tutti i fabbricati di ragione del collegio esistenti in Pavia, e riferisce sopra ogni occorrenza di riparazioni. Allorchè si eseguiscono ad economia adattamenti, riparazioni e lavori d'ogni maniera nei detti fabbricati, l'economo ne ha la sorveglianza, sotto la direzione dell'ingegnere e ne tiene la contabilità; allorchè si eseguiscono opere di qualunque sorta per via di appalto, veglia che procedano regolarmente e non soffrano intermissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-125

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo