Regolamento›Capo II
Art. 125
In vigore dal 8 mag 1887
L'economo sotto la dipendenza del presidente, ha la cura di tutti i fabbricati di ragione del collegio esistenti in Pavia, e riferisce sopra ogni occorrenza di riparazioni.
Allorchè si eseguiscono ad economia adattamenti, riparazioni e lavori d'ogni maniera nei detti fabbricati, l'economo ne ha la sorveglianza, sotto la direzione dell'ingegnere e ne tiene la contabilità; allorchè si eseguiscono opere di qualunque sorta per via di appalto, veglia che procedano regolarmente e non soffrano intermissione.
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