RegolamentoCapo II

Art. 124

In vigore dal 8 mag 1887
I sorveglianti di campagna tengono la loro stabile residenza nei locali del collegio gratuitamente loro assegnati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-124

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo