RegolamentoCapo II

Art. 128

In vigore dal 8 mag 1887
Il servizio di porteria è disimpegnato da un portiere custode del caseggiato, in cui sono insediati gli uffici d'amministrazione. Il portiere-custode attende al servizio del consiglio, del presidente, e degli uffici d'amministrazione; pulisce e mette ogni giorno con diligenza in assetto i locali e i mobili; regola la ventilazione ed il riscaldamento; dirige agli uffici chi si presenta per qualsiasi occorrenza e bada che nessuno vi entri se prima non è stato annunziato; ricapita le lettere e i pieghi alla posta, agli uffici, od ai privati ai quali sono indirizzati in città; veglia alla sicurezza dei locali e specialmente sotto sua grave responsabilità, della cassa, osservando le cautele in proposito dettate dal consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-128

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