Regolamento›Capo III
Art. 130
In vigore dal 8 mag 1887
La stipulazione degli atti relativi alla trasformazione del patrimonio ha sempre luogo col ministero di notaio e con tutte le formalità stabilite dal codice civile; la stipulazione delle scritture di contratto, per le quali non è richiesto l'intervento del notaio si fa dalla segreteria nelle forme legali.
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