Regolamento›Capo III
Art. 135
In vigore dal 8 mag 1887
L'affitto di fondi si fa in generale per mezzo di asta pubblica, e l'affitto dei caseggiati, di regola, per trattativa privata.
L'affitto dei fondi e dei fabbricati si fa sempre per un dato canone in denaro, escluso, in via assoluta, il corrispettivo in natura.
Nell'affitto però dei fondi può imporsi al conduttore, in aggiunta al canone, l'obbligo di determinate prestazioni. Al principio della locazione si dà la consegna, e al termine la riconsegna degl'immobili colle rispettive pertinenze, onde riconoscere lo stato in cui sono consegnati o riconsegnati pei corrispondenti reciproci compensi.
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