Regolamento›Capo III
Art. 133
In vigore dal 8 mag 1887
Nel prendere le inscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui od a cauzione di affitti devonsi richiamare:
1° La prova della piena ed assoluta proprietà degl'immobili da vincolarsi;
2° La prova della loro perfetta libertà da ipoteche o da vincoli d'altro genere, sino al momento in cui viene presa la inscrizione a favore del collegio;
3° La perizia comprovante che il valore effettivo e nitido degl'immobili supera di una metà l'ammontare della somma da garantire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-133