RegolamentoCapo III

Art. 138

In vigore dal 8 mag 1887
L'ufficio tecnico attende all'assicurazione di tutti i fabbricati urbani e rustici contro i danni degl'incendi e risponde della osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di lavori edili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-138

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