Regolamento›Capo III
Art. 142
In vigore dal 8 mag 1887
Tutti i beni mobili ed immobili del collegio devono essere descritti nell'inventario coi documenti della proprietà, delle ragioni attive, delle passività, e degli oneri di qualunque natura e registrati coi rispettivi valori.
L'inventario dei fondi e dei fabbricati urbani e rurali, delle ragioni d'acqua e dei diritti d'ogni natura, non che quello dei mobili ed attrezzi di campagna, è compilato dall'ingegnere-agente; quello dei mobili del convitto e degli uffici, dall'economo.
La ragioneria completa l'inventario delle attività patrimoniali e compila quello della parte passiva; tiene in corrente tutti gl'inventari, introducendovi tutte le varianti, aggiunte o diminuzioni che si verificano in base agli atti relativi, che vi saranno citati col titolo, la data e il numero.
Gl'inventari copiati in forma nitida sono legati in volumi, dai quali la ragioneria ricava lo stato del patrimonio.
La risultanza complessiva degl'inventari, ossia lo stato patrimoniale con tutte le variazioni che ogni anno si verificano, sono registrate in apposito mastro.
Storico versioni
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