Regolamento›Capo III
Art. 147
In vigore dal 8 mag 1887
Il bilancio si divide in due parti, cioè l'attiva e la passiva; e ciascuna di esse è suddivisa, tanto per le rendite, quanto per le spese, in ordinaria e straordinaria, la esposizione degli stanziamenti è fatto per titoli, categorie ed articoli, cogli epiloghi in fine di ciascuna parte.
I fabbisogni dell'ufficio tecnico e dell'economo sono allegati al bilancio.
La relazione colla quale la ragioneria accompagna il rendiconto, riporta non solo il confronto della spesa in più od in meno rispetto al bilancio preventivo, ma anche in confronto del consuntivo dell'esercizio anteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-147