RegolamentoCapo III

Art. 151

In vigore dal 8 mag 1887
Gli atti vengono registrati sul protocollo in sunto e le deliberazioni riportate in succinto di contro al rispettivo oggetto. Eseguita la contrapposizione, il protocollista ne fa risultare con un cenno da lui firmato sull'esibito. Allorchè pervengono al protocollo esibiti contenenti danaro o valori, il protocollista ne fa cenno sull'esibito stesso; i danari o i valori si collocano, durante la trattazione dell'affare, nella cassa corrente, ed il cassiere ne attesta il ritiro colla sua firma sull'esibito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-151

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