RegolamentoCapo III

Art. 153

In vigore dal 8 mag 1887
La registrazione sulla rubrica si fa per nomi o per materia secondo che gli atti contengono indicazioni personali o ne sono privi; e per questi ed altri dati se l'oggetto è importante o di difficile classificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-153

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