Regolamento›Capo III
Art. 155
In vigore dal 8 mag 1887
Tutti gli oggetti che attendono risposta o che devono essere riprodotti per la trattazione entro un tempo determinato, sono tenuti da parte ed in evidenza sopra apposito registro per le opportune sollecitazioni in caso di ritardo, o per la ripresentazione al termine fissato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-155