RegolamentoCapo III

Art. 159

In vigore dal 8 mag 1887
In caso di errori nelle registrazioni, le correzioni si fanno interlineando le parole ed i numeri errati in modo che si possono sempre leggere, e sostituendovi le edizioni giuste colla dichiarazione di rettifica. È vietato rigorosamente di lacerare o spiccare fogli dai mastri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-159

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