Regolamento›Capo III
Art. 159
In vigore dal 8 mag 1887
In caso di errori nelle registrazioni, le correzioni si fanno interlineando le parole ed i numeri errati in modo che si possono sempre leggere, e sostituendovi le edizioni giuste colla dichiarazione di rettifica. È vietato rigorosamente di lacerare o spiccare fogli dai mastri.
Storico versioni
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