Regolamento›Capo III
Art. 160
In vigore dal 8 mag 1887
La ragioneria ad ogni scadenza compila in base ai mastri l'elenco dei crediti e lo presenta al presidente, cui spetta di ordinare gli eccitamenti a pagare. Ogni mese presenta la nota dei debitori morosi colla indicazione del titolo e della somma del debito, non che della data degli eccitamenti spediti, e su questa nota il consiglio delibera l'intimazione di un nuovo eccitamento o la citazione in giudizio. Ogni anno poi il consiglio passa ad una ricognizione di tutti i residui attivi e delibera se debbasi ripetere giudizialmente il credito o dichiararlo inesigibile e depennato dàregistri.
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