Regolamento›Capo III
Art. 161
In vigore dal 8 mag 1887
Ogni anno si fa nei mastri la chiusura delle partite attive e passive e si riportano le differenze alle restanze che si debbono inscrivere al principio della gestione successiva, si chiudono pure colla firma del presidente e del ragioniere il registro degli appalti, quello delle cauzioni e tutti gli altri che siano prescritti dal consiglio.
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