Regolamento›Capo III
Art. 166
In vigore dal 8 mag 1887
Le quietanze rilasciate ai debitori sono staccate da un bollettario a matrice; quelle che si ritirano dai creditori sono scritte sui mandati od in fogli da unirsi ai medesimi, ed il cassiere risponde dell'applicazione dei bolli competenti secondo la legge sul bollo e registro, e della verità e dell'autenticità delle firme dei riceventi; dovendo egli riportarle dietro conoscenza della persona e di presenza.
Se il ricevente è analfabeta, il pagamento, minore di lire 300 sarà attestato dalla sottoscrizione di due testimoni presenti al medesimo; se eccede tale importo da un notaio.
La somma quietanzata dev'essere scritta in lettere ed in cifre.
Nelle quietanze, che rilascia, il cassiere deve far uso delle parole precise dell'ordinativo d'entrata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-166