Regolamento›Capo III
Art. 167
In vigore dal 8 mag 1887
Nelle verificazioni di cassa si osservano le seguenti norme:
a) si verificano il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di cauta custodia, i depositi, le carte di credito, descrivendosene nel processo verbale la quantità in numerario od in altri valori;
b) si verifica il giornale d'entrata e di uscita, il bollettario delle quietanze e se ne rivedono le addizioni, riportandosene il totale nel processo verbale, ove si fa il confronto del carico e dello scarico, onde accertare se il fondo corrisponde a quello trovato in cassa;
c) si confrontano i mandati pagati colle spese registrate nel giornale, e si verifica la regolarità di tutti gli altri documenti di carico e scarico dell'esercizio.
Le mancanze e le inesattezze rilevate sono inserte nel processo verbale, che si sottopone al consiglio per le relative provvidenze.
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