Regolamento›Capo III
Art. 150
In vigore dal 8 mag 1887
L'impiegato, a cui è affidata l'esecuzione di un ordine, deve porre il visto sull'esibito in segno dell'avuta comunicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-150