Regolamento›Capo III
Art. 149
In vigore dal 8 mag 1887
Le lettere e i pieghi indirizzati all'amministrazione del collegio Ghislieri sono aperte dal presidente, al quale è interamente demandata la corrispondenza d'ufficio.
Le lettere e i pieghi non affrancati sono respinti, ove risulti in qualche modo manifesto che il collegio non vi ha interesse. Nel carteggio colle autorità si osserva la via gerarchica stabilita dalle vigenti norme e si fa uso della franchigia postale nei casi in cui è concessa al collegio.
Le copie nitide del carteggio d'ufficio sono rivedute dal segretario, responsabile della esatta loro corrispondenza coll'originale. Esse devono recare in margine il relativo numero di protocollo e l'indicazione dell'oggetto; e in fronte e sulla busta quelle altre note speciali che ne distinguono il carattere.
Il timbro del collegio la custodia del quale spetta al segretario, si applica sui documenti non che sulle copie del carteggio d'ufficio a sinistra della firma del presidente.
Il riscontro delle bozze di stampa incombe al segretario, il quale, colla propria firma sulla bozza, accerta la perfetta corrispondenza di questa coll'originale.
Storico versioni
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