Regolamento›Capo III
Art. 144
In vigore dal 8 mag 1887
Prima di decretare opere o provviste il consiglio si accerta se esiste lo stanziamento della somma occorrente in bilancio. Il pagamento di ogni spesa è fatta fino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio. In caso d'urgenza il consiglio provvede con speciale deliberazione sopra rapporto della ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-144