Art. 144
RegolamentoCapo III

Art. 144

172 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
Prima di decretare opere o provviste il consiglio si accerta se esiste lo stanziamento della somma occorrente in bilancio. Il pagamento di ogni spesa è fatta fino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio. In caso d'urgenza il consiglio provvede con speciale deliberazione sopra rapporto della ragioneria.
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