Regolamento›Capo III
Art. 141
In vigore dal 8 mag 1887
Il deposito a garanzia dell'appalto non si restituisce se non dopo l'approvazione del collaudo finale e dopo l'esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, allegato F, per l'interesse dei terzi.
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