RegolamentoCapo III

Art. 140

In vigore dal 8 mag 1887
Prima del pagamento del prezzo agl'imprenditori, tutte le opere di nuova costruzione o di riparazione di qualche importanza ai fabbricati urbani e rustici ed agli edifizi di campagna, sono sottoposte a collaudo. Il collaudo è fatto da un ingegnere delegato dal consiglio pagato dall'imprenditore in base a specifica liquidata dal consiglio stesso. Al collaudo eseguito da ingegnere estraneo all'ufficio assistono in contraddittorio l'appaltatore, l'ingegnere di campagna o l'ingegnere urbano. Per ogni opera sono fatti due collaudi: il primo dopo ultimata completamente l'opera, l'altro dopo il tempo della gratuita manutenzione, il quale deve estendersi almeno ad un semestre. Il collaudo finale consiste nei rilievi assunti in perfetta corrispondenza alla descrizione ed alla perizia colla differenza in più od in meno; nel certificato di collaudo nel bilancio finale di sottoscriversi, salvo il caso di opposizione, anche dall'appaltatore.
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