Regolamento›Capo III
Art. 139
In vigore dal 8 mag 1887
Quando emerge il bisogno di nuove costruzioni, di riparazioni o di adattamenti, l'ufficio tecnico lo deve rappresentare al consiglio d'amministrazione con una esatta relazione corredata della stima, della descrizione analitica delle opere e dei capitoli per la loro esecuzione. Se durante l'esecuzione dei lavori sorge la necessità di addizionali, il cui importo sia per oltrepassare il ventesimo della perizia, o se nasce il bisogno di sostituire altre opere a quelle già deliberate, l'ufficio tecnico è tenuto di riferirne, immediatamente, sotto sua responsabilità, al consiglio.
L'ufficio tecnico conserva le note delle giornate di lavoro e dei materiali impiegati, specialmente nelle opere ad economia, onde servirsene per la revisione e liquidazione delle specifiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-139