RegolamentoCapo III

Art. 132

In vigore dal 8 mag 1887
Le somme ritratte dalla vendita d'immobili o di piante non possono adoperarsi senza l'autorizzazione tutoria nel pagamento d'impegni della gestione, ma devono essere impiegate a capitale ed investite preferibilmente in rendita pubblica dello Stato al nome del collegio Ghislieri. Accadendo d'impiegarle a mutuo, dovranno essere garantite con ipoteca sopra immobili di proprietà del mutuatario ed alla condizione della risoluzione del contratto pel caso che gl'interessi non fossero soddisfatti integralmente entro un mese dalla relativa scadenza.
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