Regolamento›Capo III
Art. 131
In vigore dal 8 mag 1887
Le piante d'alto fusto mature, che secondo le regole agricole devono abbattersi, sono vendute all'asta pubblica in base a regolare perizia, ogni volta che eccedano la quantità necessaria per ricavarne i legnami da costruzione o il combustibile per il servizio dell'istituto.
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